Ancit Servizi S.r.l.

Nel corso degli anni ha cercato e cerca ancora oggi di promuovere nuove iniziative e proposte commerciali tenendo il passo con l’evoluzione delle normative e della tecnologia; vorrebbe in prospettiva diventare un punto di riferimento per il Consulente Tributario, un nodo dove il Professionista può trovare attenzione e risposte alle problematiche e agli adempimenti sempre più onerosi della propria attività.
In questa ottica Ancit Servizi S.r.l. si è dotata di una struttura in grado di fornire agli associati servizi di diversa natura: la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, dei modelli F24, l’elaborazione dei preavvisi, il rilascio di smart card, la presentazione di pratiche telematiche presso le CCIAA, convenzioni con partner commerciali per servizi professionali rivolti sia allo studio che alla clientela dello stesso, un servizio di risposte ai quesiti a mezzo posta elettronica, organizzazione giornate di formazione e di aggiornamento, corsi di formazione live-learning.

Statuto

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Articolo 1)
E’ costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione “ANCIT SERVIZI S.R.L.”

Articolo 2)
La società ha per oggetto:
A) la produzione e prestazione di servizi amministrativi nonchè l’attività di informatica in genere con particolare riferimento alle gestioni mediante calcolatori elettronici di dati e  informazioni e le creazioni e commercializzazioni di programmi applicativi;
B) l’organizzazione di convegni, corsi di formazione e di approfondimento professionale e ogni altra attivita’ inerente alla formazione e all’approfondimento non diretta alla ricollocazione professionale di cui al D.Lgs. 267/03. Essa potra’ inoltre compiere, in via non prevalente, quelle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie strumentali per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi compresa l’assunzione di partecipazioni o interessenze in societa’ aventi oggetto analogo o connesso al proprio e la prestazione di garanzie personali e reali per debiti di terzi. In nessun caso le predette attivita’ finanziarie e di assunzione di partecipazioni potranno essere svolte nei confronti del pubblico.

Articolo 3)
La sede legale e’ situata nel Comune di Milano. E’ in facolta’ dell’organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unita’ locali ovvero trasferire la sede nell’ambito del citato Comune. L’istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede legale in un Comune diverso spettano ai soci. L’organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove stabilimenti, uffici senza institore e sopprimerli.

Articolo 4)
Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 5)
La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea straordinaria.

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 6)
Il capitale è di Euro 31.250 (trentunomiladuecentocinquanta) diviso in quote a sensi di legge e potrà essere aumentato con delibera dell’assemblea straordinaria. Per l’eventuale ulteriore fabbisogno finanziario della società, i soci potranno effettuare versamenti alla stessa, anche a titolo di mutuo, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa relativa. Detti versamenti si presumono infruttiferi, salvo che risulti diversamente.

Articolo 7)
Le quote del capitale sociale sono sottoscritte solo dai soci dell’A.N.C.I.T. (Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani) ovvero da società possedute in maggioranza da soci A.N.C.I.T ovvero dall’A.N.C.I.T. (Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani) stessa.
Le quote possono essere trasferite per atto tra vivi solo all’A.N.C.I.T. (Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani). Il trasferimento avverrà sempre al valore nominale. In caso di decesso del socio, la quota sarà liquidata agli eredi. L’efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della società e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali sono subordinati all’iscrizione al libro soci, previo deposito al registro delle imprese di cui all’art. 2470 c.c..

Articolo 8)
I versamenti sulle quote saranno richiesti dall’organo amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

ASSEMBLEE

Articolo 9)
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti. L’assemblea è ordinaria e straordinaria a’ sensi di legge e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. L’assemblea viene convocata dall’organo amministrativo quando è necessario a’ sensi di legge, quando lo ritiene opportuno e quando ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentano un terzo del capitale.

Articolo 10)
Possono intervenire all’assemblea i soci iscritti nel Libro dei soci da almeno cinque giorni. I soci hanno diritto ad un voto per ogni Euro 1 contenute nella quota e potranno farsi rappresentare a’ sensi dell’art. 2372 del Codice Civile.
Spetta al Presidente dell’assemblea di verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

Articolo 11)
L’assemblea è convocata in sede sia ordinaria che straordinaria mediante avviso di convocazione da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, a mezzo lettera raccomandata. L’avviso di convocazione potrà essere spedito, nello stesso termine, a mezzo telefax o posta elettronica, solo a quei soci per i quali risulti annotato sul libro soci il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell’eventuale seconda convocazione. L’assemblea è comunque validamente costituita anche in difetto di formalità di convocazione qualora vi sia rappresentato l’intero capitale sociale e sia presente l’organo amministrativo e, se in carica, il Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 12)
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice presidente, o da altra persona dalla stessa designata. L’assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fatte constare mediante processo verbale; il verbale dell’assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un Notaio.

Articolo 13)
L’assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze stabilite dal Codice Civile.

Articolo 14)
Le deliberazioni vengono prese a votazione palese; per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si procederà ad un ballottaggio fra i candidati.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15)
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri da tre a cinque secondo quanto verrà stabilito dall’assemblea. Gli amministratori dureranno in carica per il periodo stabilito di volta in volta dall’assemblea ed anche sino a revoca o dimissioni. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione dalla carica di un solo membro del Consiglio comportera’ la
decadenza dell’intero Organo Amministrativo. I Consiglieri non cessati dovranno senza indugio convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 16)
I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti sentito il parere del Consiglio Nazionale A.N.C.I.T.; possono essere scelti anche tra i non soci.

Articolo 17)
Qualora non vi abbia provveduto l’assemblea all’atto della nomina, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente; la durata della loro carica è stabilita dall’organo che li elegge, ma non può essere superiore alla durata in carica degli amministratori stabilita dall’assemblea.
Il Presidente o il Vice Presidente presiede le riunioni del Consiglio. Nel caso di assenza o inabilità del Presidente o, se nominato, del Vice Presidente, presiederà l’amministratore più anziano tra i presenti. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

Articolo 18)
Il Presidente, o se nominato, il Vice Presidente, convoca il Consiglio quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per iscritto da due degli amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale. Normalmente la convocazione si fa almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata spedita al domicilio di ogni amministratore e di ogni Sindaco effettivo, ed in caso di urgenza mediante telegramma da spedire due giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione potrà essere spedito, negli stessi termini, a mezzo telefax o posta elettronica, solo a quegli Amministratori o Sindaci, che abbiano comunicato alla società il numero di
telefax o l’indirizzo di posta elettronica. In mancanza di tale formalità di convocazione, la riunione è valida se vi
assistono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in video-conferenza, purchè il Presidente della riunione ed il Segretario si trovino nello stesso luogo e risulti garantita l’identificazione dei partecipanti, la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente al dibattito, nonchè di potere ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

Articolo 19)
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 20)
Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal segretario sul libro apposito. Il verbale viene firmato da chi presiede e dal segretario in segno di approvazione.

Articolo 21)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso od eccettuato.

Articolo 22)
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno o più amministratori, all’atto della nomina o successivamente, parte delle proprie attribuzioni, con esclusione di quelle per legge non delegabili. Il Consiglio potrà inoltre delegare in tutto o in parte i propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei membri del Consiglio stesso, fissando i termini e la durata della delega. Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare e revocare consulenti e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri
e le remunerazioni.

Articolo 23)
L’uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, gli Uffici e le Commissioni Tributarie, spettano con firma disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati (nei limiti della delega) ed ai procuratori per le operazioni a loro affidate. L’assemblea potra’ assegnare all’organo amministrativo un emolumento in misura fissa e periodica e/o in misura proporzionale all’utile di esercizio e potra’ determinare un’indennita’ di fine collaborazione per gli amministratori, rapportata agli emolumenti percepiti e/o in misura fissa e periodica.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24)
Qualora il Collegio Sindacale sia necessario in relazione al disposto di legge, la gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.
In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi di legge, o comunque qualora lo decidano i soci, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, oppure, a scelta dei soci, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale. L’alternativa come sopra consentita ai soci non costituisce modificazione dell’atto costitutivo, ma non può in ogni caso comportare la revoca dell’incarico di controllo contabile in corso.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25)
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l’organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio sarà sottoposto alla approvazione dell’assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero entro centottanta giorni
quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto sociale.

Articolo 26)
Gli utili netti, dedotto non meno del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa delibera dell’assemblea da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29)
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 30)
Per tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, le parti si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione gestito dalla Camera Arbitrale di Milano presso la Camera di Commercio di Milano secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato. Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Milano alla quale è demandata la nomina dell’arbitro unico.
L’arbitro procederà in via irrituale, secondo equità, salvi i casi previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 31)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste dal Codice Civile.

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Consiglio di amministrazione

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