Codice deontologico

Approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale, nella seduta del 23 novembre 2016.
CODICE DEONTOLOGICO ANCIT 23 novembre 2016

PREMESSA

Il Codice deontologico dei consulenti tributari definisce principi etici e morali e stabilisce norme e consuetudini di comportamento alle quali i professionisti iscritti devono rigorosamente attenersi.

Le norme deontologiche riguardano:

1.         la professionalità

2.         l’etica

3.         il rapporto con i colleghi

4.         il rapporto con gli altri professionisti

5.         il rapporto con i clienti

 

1.  LA PROFESSIONALITA’

Il professionista deve essere sempre in grado di assicurare standards professionali di qualità.

Le proprie conoscenze ed esperienze devono essere costantemente arricchite e aggiornate attraverso:

–          il costante impegno nella conoscenza e nello studio di nuove leggi, regolamenti, normative, ecc. attinenti la professione;

–          la partecipazione a convegni e seminari di formazione, aggiornamento e approfondimento;

–          il collegamento ed il confronto con i colleghi.

La qualità della prestazione professionale deve essere garantita, evitando ogni condizione che potrebbe pregiudicarla, ivi compreso l’eccessivo lavoro.

Conscio della propria specializzazione, ma anche dei propri limiti, deve affidare, quando ne ricorra l’opportunità, i propri clienti a colleghi con specializzazioni e professionalità diverse dalle sue, curandone, con la massima attenzione, la scelta. Il professionista può avvalersi della collaborazione di dipendenti e di altri specialisti, mantenendo la responsabilità anche per il loro operato.

 

2.  L’ETICA E LA MORALITA’

Il professionista deve agire nel rispetto dei principi di correttezza, riservatezza, obbiettività e disponibilità, qualificandosi con il proprio titolo professionale.

Non deve svolgere alcuna attività che possa contrastare con i suoi doveri professionali.

La sua condotta anche nella vita privata, deve essere sempre specchiata e decorosa, tale da non portare discredito alla categoria professionale cui appartiene.

 

3.  IL RAPPORTO CON I COLLEGHI

Il rapporto con i colleghi deve essere sempre ispirato alla massima solidarietà, lealtà e collaborazione, in particolare quando il professionista è chiamato a sostituire un collega o a partecipare a lavori di gruppo. Se si avvale della collaborazione di altri professionisti, i compiti e le responsabilità di ciascuno devono essere definiti in modo chiaro ed inequivocabile.

I consulenti tributari devono agire in modo da evitare controversie con i colleghi, dei quali deve essere sempre rispettata la professionalità, pur se in presenza di opinioni diverse, che devono comunque essere espresse con chiarezza e senza ambiguità. Devono essere favoriti gli scambi di esperienze e notizie, col fine di migliorare il livello di professionalità individuale e il prestigio della categoria.

L’acquisizione di clienti già assistiti da un collega, è consentita solo dopo aver contattato o informato della proposta ricevuta il collega stesso.

 

4.  IL RAPPORTO CON ALTRI PROFESSIONISTI

Il consulente tributario, anche nel rapporto con altri professionisti, deve osservare le norme di comportamento del presente codice. Deve offrire e favorire ogni forma di collaborazione e di aggiornamento professionale, con il fine di garantire il miglior livello di prestazioni complessive. Il consulente tributario aderisce ad ogni iniziativa promossa per raggiungere fini istituzionali comuni ad altre professioni.

 

5.  IL RAPPORTO CON I CLIENTI

Il professionista deve sempre poter agire in piena autonomia, indipendenza, obbiettività e libertà di opinione; in mancanza, o anche solo nel dubbio di mancanza di tali condizioni, egli deve rinunciare all’incarico. Ogni decisione o consiglio del professionista deve essere finalizzato esclusivamente all’interesse del cliente, che deve essere orientato nelle decisioni o informato di eventuali rischi.

Deve declinare l’incarico qualora le richieste del cliente o altri gravi motivi compromettessero il corretto svolgimento del suo mandato. Il professionista deve rigorosamente rispettare il segreto professionale.

Non deve divulgare fatti e informazioni dei quali può essere venuto a conoscenza in occasione del rapporto professionale, né fare uso delle conoscenze stesse per interesse proprio o di terzi.

Sua responsabilità è, inoltre, di far sì che anche i propri dipendenti o collaboratori rispettino questi doveri.

Il compenso cui ha diritto il professionista deve essere commisurato alla sua professionalità, alle responsabilità assunte, alla consulenza prestata, e non può essere inferiore alla tariffa professionale minima. Non sono consentiti profitti diversi dall’onorario che gli spetta.

 

6. SANZIONI

Il mancato rispetto del codice deontologico e dei doveri degli Associati di cui all’articolo 8 dello Statuto sono sanzionati all’articolo 10 dello Statuto medesimo.